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I destinatari dei patti di inserimento

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È possibile assumere il portatore di handicap con il contratto di inserimento a condizione che egli abbia una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 45 per cento. Lo ha stabilito il ministero del Lavoro con l'interpello 17/08, su istanza del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
Il problema posto al ministero ha origine nel caso di assunzione di persone portatrici di handicap con contratto d'inserimento, ai sensi dell'articolo 54 lettera f) decreto legislativo 276/03.
La norma stabilisce la possibilità di assumere con contratto di inserimento le «persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico» senza, tuttavia, specificare a quale grado di invalidità bisognasse fare riferimento.
In particolare, doveva essere chiarito se fosse sufficiente una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, come previsto dall'articolo 1 della legge 68/99, oppure se fosse necessaria una percentuale superiore, come quella che consente di godere degli incentivi ex articolo 13 della legge 68/99.
In base al Regolamento CE 2204/02 si definisce lavoratore disabile «qualsiasi persona riconosciuta disabile ai sensi della legislazione nazionale o qualsiasi persona affetta da un grave handicap mentale o psichico».
Secondo il ministero, il rinvio della normativa comunitaria alle norme dell'ordinamento nazionale porta a ritenere che la legislazione di riferimento sia quella contenuta nella legge 68/99.
L'interpello spiega, infatti, che mentre la legge 104/92 ha come finalità l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona disabile su un piano più generale, la legge 68/99 è invece normativa espressamente rivolta alla promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.
Per questo motivo, il referente normativo cui occorre guardare per individuare i soggetti con i quali è possibile stipulare il contratto d'inserimento è rappresentato dall'articolo 1 della legge 68/99, ossia «le persone in età lavorativa affette da minorazione fisiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%» accertata dalle apposite commissioni mediche istituite presso le Unità sanitarie locali.

di Enzo De Fusco

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