afasfiadda

Cerca

Vai ai contenuti

rassegna stampa

sordità

E' SCONTRO PER LA LEGGE SULLA LINGUA DEI SEGNI


Dal Corriere della Sera del 12 febbraio 2012
Non è ancora chiaro che fine farà. La proposta di legge sul riconoscimento della lingua dei segni italiana (Lis, il sistema di comunicazione visivo e gestuale delle persone sorde) è ancora all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera, dopo la partenza dell’iter parlamentare il 9 marzo del 2009. Le due riunioni delle Commissioni Cultura e Affari Sociali calendarizzate per mercoledì scorso sono state rinviate. E intanto, la vicenda è diventata motivo di profonda spaccatura nella comunità delle persone sorde in Italia. La contrapposizione ricalca in buona sostanza due metodi storicamente diversi di affrontare il problema della sordità. Da una parte ci sono i cosiddetti "segnisti" che appunto utilizzano la Lis per esprimersi e la considerano come lingua naturale e propria di chi è sordo. Dall’altra, gli "oralisti" per i quali è invece importante l’apprendimento della lingua parlata e con i progressi della medicina e della tecnologia puntano oggi sulla diagnosi precoce infantile della sordità, sugli impianti cocleari e le protesi acustiche e sulla logopedia per ottenere questo risultato.


L’Ente nazionale sordi (Ens), che ha promosso l’iniziativa di legge, ha chiesto il riconoscimento della Lis alla stessa stregua della lingua di una vera e propria minoranza. Insomma la Lis dovrebbe diventare la lingua ufficiale di chi è sordo. Se così fosse, di conseguenza lo Stato dovrebbe prendere una serie di provvedimenti (con relativi costi) per consentire l’uso della Lis negli uffici e nelle amministrazioni pubbliche, l’insegnamento nelle scuole dell’obbligo e la creazione di corsi universitari dove apprenderla. «Le persone sorde desiderano vedere riconosciuto da un punta di vista istituzionale la lingua che utilizzano tutti i giorni — spiega Giuseppe Petrucci, presidente dell’Ens —, in base anche alla Convenzioni dell’Onu e della Ue. Nell’ottica dell’abbattimento delle barriere della comunicazione vogliamo che alle persone sorde sia consentito di scegliere il metodo di comunicazione che preferiscono, riconoscendo a tutti questi metodi pari dignità e pari opportunità di accesso al loro utilizzo». Il testo presentato al Senato seguiva questa impostazione.

Altre associazioni, come
la Fiadda (Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi) e il Comitato nazionale genitori dei familiari disabili uditivi, hanno però indotto ad una modifica del testo nel passaggio alla Camera. «Secondo noi le persone che nascono o diventano sorde anche in tenera età, cioè i sordi profondi, non si riconoscono in una minoranza o in un’altra lingua — dice Antonio Cotura, presidente di Fiadda —. Si considerano cittadini italiani a tutti gli effetti e la loro lingua è quella italiana. Per questo ci siamo opposti all’idea di riconoscere la Lis come lingua di minoranza delle persone sorde in base all’articolo 6 della Costituzione come prevedeva il testo approvato al Senato». In effetti, la Commissione Affari Sociali della Camera ha licenziato una bozza di testo molto diversa. Il titolo è stato cambiato da "Riconoscimento della lingua italiana dei segni" a "Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva". È stato eliminato il riferimento all’articolo 6 della Costituzione sulle minoranze linguistiche. Sono stati elencate come azioni prioritarie la promozione dell’acquisizione della lingua verbale e scritta, la necessità di utilizzare le diagnosi precoci (oltre che la riabilitazione) e la diffusione delle innovazioni tecnologiche in funzione degli impianti acustici. La lingua dei segni viene invece riconosciuta, ma non promossa. Il rimaneggiamento potrebbe soddisfare la Fiadda, mentre trova contrario l’Ente nazionale sordi che dice di preferire il ritiro o la bocciatura della proposta di legge con questo testo. Le associazioni raggruppate attorno al Comitato nazionale genitori dei familiari disabili uditivi (supportati anche dalla Società italiana di otorinolaringoiatria e dalla Società italiana di audiologia e foniatria) dal canto loro vogliono la bocciatura, anche con il testo modificato, ma per motivi diametralmente opposti: sostengono che la normativa resti fortemente discriminatoria nei confronti delle persone sorde rispetto al resto della società e temono comunque il drenaggio di risorse, secondo loro meglio utilizzabili nei programmi di screening neonatale della sordità e nella terapia basata su impianti cocleari e protesi acustiche. «Riteniamo questo testo inutile e dannoso — sostiene Laura Brogelli del Comitato —. Il riconoscimento della Lis comporterebbe una notevole serie di spese rivolte non al superamento dell'handicap della sordità, ma alla tutela di una minoranza linguistica».

Ruggiero Corcella
12 febbraio 2012

INVALIDITA' CIVILE - Nuove disposizioni per il riconoscimento dei benefici.

Invalidità civile: i chiarimenti sulle novità in tema di riconoscimento dei benefici

INPS , circolare 28.12.2009 n° 131 (Manuela Rinaldi)
ROMA. Procedure più veloci e tempi di risposta più rapidi per i cittadini: dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità dovranno essere presentate all’INPS in via telematica. E’ quanto contenuto nella Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131 che ha reso esecutivo quanto disposto dall’articolo 20 della legge 102 del 3 agosto 2009.Le nuove disposizioni di legge hanno modificato il processo di riconoscimento di tali benefici, coordinando le fasi amministrativa e sanitaria per ridurre i tempi di erogazione delle prestazioni.Attualmente le competenze sono suddivise fra tre soggetti: la ASL che effettua l’accertamento sanitario, il Comune che agisce in via amministrativa come ente concessore e l'INPS che interviene con le proprie Commissioni mediche provinciali e come ente pagatore.D’ora in avanti sarà l’INPS a gestire il processo dell’invalidità civile in collaborazione con le ASL secondo quanto specificato nel protocollo approvato ieri dalla giunta regionale, e poi siglato dalle parti, che recepisce le nuove disposizioni nazionali e definisce alcune specificità regionali.Il procedimento.Fase introduttiva: La certificazione medica sarà compilata on line dal medico; il cittadino che vorrà presentare una domanda per invalidità dovrà recarsi presso uno dei medici abilitati alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo, il quale attesti le infermità invalidanti. A tale scopo l’elenco dei medici sarà pubblicato sul sito internet dell’INPS.Una volta che sarà completa la acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che lo stesso medico dovrà stampare e consegnare al cittadino.Su tale ricevuta vi sarà apposto il numero dello stesso certificato che il richiedente dovrà riportare nella domanda allo scopo di “abbinare i due documenti”.Il certificato ha una durata “temporale” di 30 giorni dalla data del suo rilascio.Fase successiva. Le domande dovranno essere presentate all’INPS direttamente dal cittadino oppure tramite gli Enti di Patronato.Tale domanda potrà essere presentata dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’Istituto (le modalità di assegnazione sono descritte nello stesso sito internet dell’istituto), e/o da soggetti da questi abilitati; dagli Enti di patronato; dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Una volta ricevute le domande l’Istituto provvederà poi alla trasmissione delle stesse alle ASL, le cui Commissioni mediche (integrate da un medico dello stesso INPS), svolgeranno le verifiche sanitarie;l’INPS accerterà definitivamente lo stato invalidante e sarà altresì presente nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenzialiIl processo telematico previsto dai nuovi aspetti organizzativi e procedurali si caratterizza per la possibilità di assicurare la completa tracciabilità di ogni nuova domanda di invalidità civile.Tracciabilità che significherà anche e soprattutto garanzia di legalità, tempi di attesa per l’accoglimento entro la soglia dei 120 giorni (contro l’attuale media dei 345). Per attuare gli obiettivi di tale procedimento telematico l’INPS ha introdotto:il fascicolo elettronico delle prestazioni, evitando cosi il trasferimento delle pratiche cartacee tra gli uffici con notevole perdita di tempo; a tal fine è stata realizzata una applicazione “invalidità civile 2010 - InvCiv2010, disponibile sul sito internet dell’istituto
www.inps.it; il monitoraggio delle fasi di lavorazione del processo; la trasparenza dei parametri di qualità e quantità delle prestazioni in oggetto cosi come avviene per le altre prestazioni pensionistiche.

L’accertamento dell’invalidità adesso passa per Internet

Vediamo come orientarsi nel nuovo iter.
Certificati, domande, convocazioni, verbali e documentazioni amministrative, viaggiano sul web e sono consultabili in tempo "quasi" reale

MILANO - Molte persone disabili lo sanno già; altre sono ancora disorientate: dal primo gennaio 2010 sono cambiati alcuni importanti passaggi dell'iter di domanda, accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità e cecità civile, sordità), dell'handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999). Per le persone con disabilità e per i loro familiari, quello dell'accertamento è un momento importante e delicato perchè è il primo imprescindibile passaggio per la concessione di assistenza, provvidenze economiche, ausili, agevolazioni lavorative e fiscali.

LE FONTI NORMATIVE - La nuova disciplina è fissata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 (articolo 20) e regolamentata dalla Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131. Le principali innovazioni che riguardano direttamente il Cittadino sono tre:
1) la domanda di accertamento non va più rivolta alla propria Azienda USL, ma all'INPS;
2) tutto il procedimento è informatizzato e gestito telematicamente;
3) le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.
Già all'indomani dell'approvazione della Legge 102/2009, l'INPS ha iniziato a progettare e ad organizzarsi per la nuova gestione. Le relative indicazioni sono state perfezionate e diffuse attraverso la Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131.

TRASPARENZA, TRACCIABILITÀ E TEMPI - La piena trasparenza dei procedimenti è il primo obiettivo che viene perseguito, soprattutto attraverso strumenti e modalità informatici e telematici. La presentazione delle domande e l'archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall'INPS, garantendo così, quando il sistema sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale. L'altro obiettivo è quello dell'uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento, messi a disposizione dall'INPS superando così l'attuale disomogeneità di questi atti a livello locale. Un ultimo interessante obiettivo è quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni. Tempi ben più ristretti rispetto a quelli precedentemente adottati.

INFORMATICA E TELEMATICA - L'intera gestione del procedimento, come detto, è informatizzata attraverso un'applicazione specifica ("Invalidità Civile 2010" - InvCiv2010), disponibile sul sito dell'INPS. L'accesso all'applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), cioè di un codice di identificazione univoco, rilasciato dallo stesso INPS. Possono accedere al sistema, con diversi gradi e modalità di autorizzazione, i Cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria, le Commissioni ASL e il personale autorizzato dell'INPS. Il Cittadino stesso può, quindi, presentare la domanda di accertamento (anche se forse è preferibile appoggiarsi ad un patronato sindacale), ma soprattutto seguire l'iter della propria pratica dal momento dalla richiesta di visita all'erogazione delle eventuali provvidenze e inserire le ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle stesse provvi denze. Per far ciò, tuttavia, deve richiedere il PIN. Può farlo inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (803164). Ma vediamo quali sono le diverse fasi e cosa bisogna fare.

LA CERTIFICAZIONE MEDICA - Come nei procedimenti attuali, per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo. Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall'INPS, il medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9).
Dovrà, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Questo certificato - è questa la novità - va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. Anche i medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono prima "accreditarsi" presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione. Una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti. Il certificato ha validità 30 gior ni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico. Nel caso di sola domanda di accertamento per il collocamento mirato (Legge 68/99), non è richiesto il certificato medico, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, oppure sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo.

LA DOMANDA - Una volta in possesso del certificato introduttivo, il Cittadino può presentare la domanda di accertamento. Può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN, oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni. In questa fase si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando. Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero. Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda. Tutte le "fasi di avanzamento" possono essere consultate anche online nel sito dell'INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).

LA RICEVUTA E LA CONVOCAZIONE A VISITA - Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura informatica propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento presso la Commissione dell'Azienda USL. Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema. Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali: - per l'effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; - in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni. Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. Una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e alla email eventualmente comunicata. Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell'Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

VISITE DOMICILIARI - Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo. Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. È poi il Presidente della Commissione dell'Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

LA VISITA - La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell'articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell'INPS. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visite di revisione. Sono abilitati all'accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati. Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall'Azienda USL. In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificat o da parte del medico curante.

LA VERIFICA DEI VERBALI- Fino al 31 dicembre 2009 tutti i verbali emessi delle Commissioni ASL dovevano essere inviati alla competente Commissione INPS per la verifica e la convalida. La Commissione INPS aveva tempo 60 giorni, dalla ricezione dei verbali, per convalidare il verbale, oppure per sospenderlo e chiedere chiarimenti all'Azienda USL oppure per riconvocare a visita l'interessato. Trascorsi 60 giorni vige il principio del silenzio assenso. Nessuna norma fissa il tempo massimo di invio dei verbali, da parte delle Commissioni ASL all'INPS. Anche su tale passaggio le novità sono sostanziali. Come già detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell'INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che - sicuramente - di risparmi di gestione. Infatti, se al termine della visita il verbale viene approvato all'unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, viene spedito all'interessato da parte dell'INPS stesso. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all'ente concessore e "messo in lavorazione". Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni "di categoria" (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell'handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999). La Commissione medica può avvalersi della consulenza d i un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l'Istituto.

L'INVIO DEL VERBALE - Come detto, il verbale viene inviato al Cittadino dall'INPS. Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie). Anche queste informazioni finiscono nella "banca dati" e completano il profilo della persona ai fini dell'invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un'associazione o un soggetto abilitato. Il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto. I fascicoli elettronici dei verbali conclusi veng ono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall'INPS.

di Carlo Giacobini


Il Corriere della Sera del 15-02-2010

Io sento hi-tech

dal settimanale L'Epresso del 4 gennaio 2012


Un bambino su mille nasce sordo, oggi come ieri, per difetti genetici che impediscono all'onda sonora di essere trasformata in impulso elettrico da inviare al cervello.
Le percentuali di queste malattie non sono cambiate negli ultimi decenni, eppure i sordomuti sembrano quasi spariti, sopratutto nelle generazioni più giovani. Come mai?
Per due ordini di motivi, uno scientifico e uno culturale, spiega Paolo Gasparini, primario di genetica all'Ospedale Burlo Garofalo di Trieste, appena insignito del premio Grande Ippocrate: "Oggi la consapevolezza nella popolazione e nei pediatri è molto più alta rispetto a qualche anno fa. Un tempo il periodo di silenzio durava anche anni perchè nessuno si accorgeva che i piccoli erano sordi, e così diventavano anche muti. Oggi i bambini sono controllati sin dalle prime settimane di vita".
Non solo, grazie ai molti studi effettuati negli ultimi anni, si conoscono geni come la connessina 26, che Gasparini e il suo gruppo hanno contribuito a identificare, e si può quindi, - almeno in alcuni casi - effettuare diagnosi prenatali, predisponendo al meglio l'intervento sul neonato.
Quindi, è difficile che oggi anche un bambino che nasce sordo perda la capacità di parlare: la riabilatazione precoce, le protesi (analogiche e digitali) e gli impianti cocleari gli assicurano un buon sviluppo anche del linguaggio. E forse proprio per questo si è determinato anche un cambiamento culturale. Spiega Gasparini: "Si cerca di integrare questi bambini rendendoli capaci di comunicare normalmente prima possibile: di fatto, pochi genitori preferiscono non intervenire". Sopratutto da quando esistono gli impianti cocleari.
Agnese Codignola

«La nostra vita da disabili invisibili»
Storie, racconti e voci delle famiglie che convivono con un handicap. In Europa sono 80 milioni le persone disabili

«Circa 80 milioni di cittadini europei sono affetti da una qualche forma di disabilità. Tale cifra, tradotta in termini percentuali, è pari al 16% della popolazione europea. In altri termini, almeno un europeo su 4 ha un familiare disabile». Bastano questi numeri, dati l'altro giorno dal commissario Antonio Tajani in una audizione al gruppo Ppe dell'europarlamento, a capire come l'handicap faccia parte quotidianamente della vita di moltissimi di noi.
Lo dicono i numeri, lo dicono i messaggi di cui traboccano i blog dedicati a questi temi come quello del Corriere della Sera
(InVisibili), lo dicono le lettere che arrivano al giornale ogni volta che, forse senza la continuità invocata, ci occupiamo di alcuni dei tanti problemi della disabilità.
«Uscire» allo scoperto, raccontare la propria storia, rivelare la propria sofferenza, è essenziale per rompere con una cultura che per secoli ha «nascosto» il disabile in casa, dentro la famiglia, nel chiuso degli affetti dei genitori e dei fratelli, come fosse frutto di una colpa. Così come pensava San Gregorio Magno teorizzando che «un'anima sana non albergherà mai in una dimora malata» o il quarto Concilio Lateranense deliberando che «l'infermità del corpo a volte proviene dal peccato».
Per questo, oggi, sommersi da messaggi di consenso e di dolore dopo avere messo a fuoco l'altro giorno il tema del disinteresse dello Stato nei confronti delle famiglie, così come sottolineato dal rapporto del Censis, abbiamo deciso di pubblicare alcune di queste lettere. Lettere di italiani che non chiedono l'elemosina. Ma si raccontano, si sfogano, denunciano. Nella speranza che aiutino chi sta «lassù» (non il buon Dio, si capisce: lui lo sa già) a capire come un paese serio, anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, non è legittimato a dimenticarsi delle fasce più deboli della popolazione. E tanto meno scaricare il problema sulle famiglie.

Gian Antonio Stella
17 febbraio 2012
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Home Page | Chi siamo | sordità | le leggi | Contatti | Links | Mappa del sito

sono le ore:
Oggi è:

Torna ai contenuti | Torna al menu